Art. 9.
(Rinvio alle fonti regolamentari).

      1. Con uno o più regolamenti del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

          a) le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all'articolo 4;

          b) le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all'articolo 5;

          c) l'organico dei magistrati di completamento addetti, in ciascuna corte d'appello, ai singoli uffici del giudice di pace, del tribunale e della procura della Repubblica.

      2. Il parere del Consiglio superiore della magistratura è reso entro un mese dalla data della richiesta. Decorso tale termine, il Ministro della giustizia adotta, comunque, i regolamenti di cui al comma 1.
      3. Qualora i regolamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), non siano emanati in tempo utile, si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano il tirocinio degli uditori giudiziari in quanto compatibili,

 

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salvo quanto previsto dalla presente legge.
      4. Il ruolo organico dei magistrati di complemento di cui al comma 1, lettera c), è determinato in modo che, in ogni distretto di corte d'appello, sia istituito un numero di posti di giudice di complemento pari al numero complessivo dei giudici onorari di tribunale, dei giudici onorari aggregati e dei giudici di pace in servizio nel distretto alla data di entrata in vigore della presente legge e un numero di posti di sostituto procuratore di complemento pari al numero complessivo dei vice procuratori onorari in servizio nel distretto alla medesima data di entrata in vigore.
      5. Con separati decreti del Ministro della giustizia, da emanare su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura, dopo l'approvazione delle graduatorie relative a ciascuno dei concorsi di cui al comma 8 dell'articolo 8 e prima della indicazione della sede di destinazione da parte dei candidati, sono individuati i posti per magistrato di complemento da assegnare ai vincitori.
      6. Ai fini delle assegnazioni di cui all'articolo 5 è seguito il criterio di individuare, in ciascun distretto di corte d'appello, un numero di posti per giudice di complemento eguale o superiore al numero dei concorrenti risultati idonei tra i magistrati onorari già in servizio nel distretto di corte d'appello con la qualifica di giudice onorario di tribunale, di giudice onorario aggregato e di giudice di pace e un numero di posti per sostituto procuratore di complemento eguale o superiore al numero dei concorrenti risultati idonei tra i magistrati onorari già in servizio nel distretto di corte d'appello con la qualifica di vice procuratore onorario.